La vulnerabilità sismica degli edifici resta al centro
La legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 144/2026, intervenendo anche sulle misure di protezione civile e sugli interventi relativi al patrimonio edilizio dei Campi Flegrei.
Proprio in un’area caratterizzata da una particolare esposizione al rischio sismico e bradisismico, la conoscenza delle condizioni strutturali degli edifici rappresenta uno degli strumenti fondamentali per programmare eventuali interventi di prevenzione e messa in sicurezza.
Durante l’esame parlamentare era stata quindi prospettata l’introduzione di un articolo 14-bis finalizzato ad avviare una campagna straordinaria di analisi della vulnerabilità sismica dei fabbricati, attraverso sopralluoghi tecnici e compilazione della scheda CARTIS-edificio. L’obiettivo era costruire un quadro conoscitivo più puntuale delle caratteristiche costruttive, della tipologia strutturale e dello stato del patrimonio edilizio, così da disporre di informazioni utili alla valutazione della vulnerabilità degli edifici rispetto agli eventi sismici.
La disposizione non compare però nel testo coordinato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dalla legge n. 174/2026 non deriva quindi questo specifico obbligo di verifica né un conseguente obbligo generalizzato di accesso agli immobili.
Cosa avrebbe dovuto fare l’amministratore
Se la disposizione fosse entrata in vigore, l’amministratore avrebbe assunto un ruolo operativo rilevante nella fase di esecuzione dei sopralluoghi. La proposta prevedeva infatti che proprietari, occupanti e amministratori di condominio consentissero ai tecnici incaricati l’accesso agli edifici, innanzitutto alle parti comuni e, quando necessario per completare le verifiche, anche alle singole unità immobiliari.
Per l’amministratore ciò avrebbe comportato, sul piano pratico, la necessità di agevolare l’ingresso dei tecnici nelle parti comuni, coordinare le attività con i condòmini e rendere possibile lo svolgimento delle verifiche sulle strutture del fabbricato. La compilazione della scheda CARTIS sarebbe servita a raccogliere in modo omogeneo informazioni sulle caratteristiche costruttive e strutturali degli edifici, fornendo un quadro conoscitivo utile alla valutazione della loro vulnerabilità sismica. Non si sarebbe quindi trattato di una semplice attività informativa, ma di una collaborazione concreta dell’amministratore con i soggetti incaricati delle verifiche.
Gli obblighi ipotizzati non sono oggi applicabili
Il mancato inserimento dell’articolo 14-bis nel testo definitivo ha una conseguenza precisa: l’amministratore non è tenuto, in forza della legge n. 174/2026, a consentire o organizzare l’accesso dei tecnici per una campagna straordinaria CARTIS nei condomìni dei Campi Flegrei. Allo stesso modo, non può essere ricavato da questa legge uno specifico obbligo a carico dei proprietari o degli occupanti di aprire le singole unità immobiliari per tali verifiche.
Resta comunque significativo il contenuto della proposta, perché evidenzia una possibile evoluzione delle politiche di prevenzione: nelle aree maggiormente esposte al rischio sismico, l’amministratore potrebbe essere sempre più coinvolto non soltanto nella gestione ordinaria dell’edificio, ma anche nell’organizzazione delle attività conoscitive e preventive sulla sicurezza strutturale. Per il momento, però, questo specifico meccanismo è rimasto fuori dalla disciplina vigente e non può essere presentato come un nuovo adempimento condominiale.