Per gli amministratori di condominio le locazioni brevi rappresentano ormai un tema ricorrente. Un nuovo tassello arriva dall’Accordo n. 122/CU del 1° ottobre 2026, con il quale Governo, Regioni ed enti locali hanno adottato il modello standardizzato denominato “Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica”. Il modello interessa esclusivamente le attività esercitate in forma non imprenditoriale ed è destinato al Comune o al SUAP territorialmente competente.
Cosa cambia per gli appartamenti destinati alle locazioni brevi
Il nuovo modello introduce uno schema nazionale di riferimento attraverso il quale il proprietario potrà comunicare l’avvio dell’attività di locazione breve o turistica.
L’uniformità, tuttavia, non sarà immediata. L’Accordo prevede infatti una fase di adeguamento:
le Regioni avranno 45 giorni per intervenire sulle informazioni modificabili in relazione alle proprie normative,
mentre i Comuni avranno 60 giorni per aggiornare la modulistica utilizzata.
Per l’amministratore di condominio questo aspetto assume soprattutto una rilevanza informativa. Quando un condomino comunica l’intenzione di destinare il proprio appartamento alle locazioni brevi, non sarà sufficiente fare riferimento in maniera astratta al modello nazionale: nella fase transitoria occorrerà verificare quale modulistica sia stata effettivamente resa disponibile dalla Regione, dal Comune o dal SUAP competente.
L’Accordo, infatti, uniforma la struttura di base della comunicazione, ma non cancella le differenze normative territoriali.
La comunicazione non sana eventuali irregolarità edilizie
È questo probabilmente il punto più importante anche nella prospettiva della gestione condominiale.
La presentazione della nuova comunicazione non costituisce un titolo abilitativo edilizio e non sostituisce gli atti previsti dal D.P.R. 380/2001.
Restano quindi autonomi eventuali procedimenti relativi a CILA, SCIA edilizia, permesso di costruire o agli altri titoli richiesti quando nell’immobile siano state effettuate opere o trasformazioni urbanisticamente rilevanti.
Il proprietario che avvia una locazione breve non può quindi considerare la comunicazione al Comune come una sorta di attestazione generale della regolarità dell’appartamento.
Anzi, il nuovo modello richiama espressamente questo profilo. Tra le dichiarazioni richieste all’interessato compare infatti l’attestazione del rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, oltre che della disciplina in materia di sicurezza applicabile alle locazioni brevi e turistiche.
Il Comune conserva inoltre il potere di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e la veridicità delle attestazioni rese.
Per l’amministratore la distinzione è utile soprattutto quando l’attività di locazione è accompagnata da lavori nell'unità immobiliare o emergono dubbi sulla conformità di precedenti trasformazioni. La comunicazione relativa alla locazione e la legittimità edilizia dell’immobile restano due questioni giuridicamente separate.
Cosa deve controllare l’amministratore di condominio
Il nuovo modello non attribuisce all’amministratore un nuovo obbligo generalizzato di autorizzazione o controllo delle locazioni brevi. Il destinatario della comunicazione rimane infatti il Comune o il SUAP competente e l’adempimento grava sul soggetto che esercita l’attività. Per gli amministratori diventa quindi utile conoscere l’esistenza della nuova modulistica soprattutto per fornire ai condòmini un’informazione corretta: la comunicazione consente di dichiarare l’avvio dell’attività, ma non sostituisce né assorbe eventuali autorizzazioni, titoli o verifiche richieste dalla normativa edilizia.